Scattate il 30 Aprile le nuove regole su Assegni, cash e libretti.
Da mercoledì 30 aprile, i consumatori dovranno confrontarsi con le nuove regole imposte dal Decreto legislativo 231/2007 in materia di antiriciclaggio nell'uso di contanti, assegni e libretti di risparmio. Si riduce da 12.500 a 5mila euro la soglia del divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore. A decorrere dal 30 aprile, non sarà inoltre più possibile emettere assegni bancari o postali per importi pari o superiori alla soglia dei 5mila euro senza che sia apposta sul titolo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di «non trasferibilità».
Rimane tuttavia ferma la possibilità di richiedere l'emissione di assegni in forma libera a condizione che la richiesta pervenga alla banca per iscritto per importi inferiori alla soglia dei 5mila euro. La richiesta di assegni in forma libera comporta altresì il pagamento da parte del richiedente di una somma di 1,50 euro per ogni assegno a titolo di imposta di bollo (somma non dovuta per gli assegni consegnati ai clienti prima del 30 aprile 2008 e utilizzati successivamente).Per quanto riguarda i carnet di assegni in possesso dei clienti alla data del 30 aprile, è ancora possibile utilizzarli fino ad esaurimento, ma nel caso in cui il titolo rechi un importo pari o superiore a 5mila euro bisogna indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario oltre che la clausola «non trasferibile». Potranno essere oggetto di girata solamente gli assegni emessi in forma libera recanti un importo inferiore a 5mila euro.Su ogni girata inoltre dovrà essere riportato, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Se il girante è una società, è indispensabile indicare il codice fiscale della società stessa anziché quello del soggetto che effettua materialmente l'operazione (socio o direttore). Per poter presentare il titolo all'incasso è indispensabile verificare che ogni singola girata rechi l'indicazione del codice fiscale del girante, poiché, in caso contrario, il titolo non potrà essere pagato dalla banca. Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (ossia i titoli che recano la dicitura «a me medesimo», «m.m.», «a me stesso») potranno essere esclusivamente girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane, dal momento che sono ritenuti titoli non trasferibili.
Nel caso di uso scorretto, illecito od improprio degli assegni, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata nella misura dall'1 al 40% dell'importo trasferito.L'assegno non trasferibile diventa la regola, quello libero l'eccezione. È questa la novità più importante che scatta dal 30 aprile e che obbedisce alla disciplina antiriciclaggio, il decreto legislativo 231/07 in vigore dal 29 dicembre scorso. Diventa infatti operativa una norma (l'articolo 49) che rivoluziona il modo di usare gli assegni. Quelli pari o superiori a 5mila euro diventano obbligatoriamente «non trasferibili». |