DRAGHI traccia le linee guida per una riforma delle professioni
Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia in relazione alla interrogazione delle Commissioni riunite (Affari costituzionali e Giustizia) del Senato della Repubblica in data 15 luglio 2008.
MEDIATORI CREDITIZI, AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART.106 TUB Il diffuso e trasversale ricorso al credito al consumo, la maggiore attenzione alle istanze di tutela della clientela, l’allarme sociale destato da alcuni recenti fenomeni illeciti sollecitano da tempo un intervento di riforma della disciplina degli intermediari finanziari ex art. 106 del testo unico bancario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. I primi esercitano, tra le altre, attività estremamente delicate quali la concessione di finanziamenti, il rilascio di fideiussioni e il money transfer, i secondi rappresentano un canale distributivo privilegiato per i prodotti bancari e finanziari, a motivo della loro capillare presenza sul territorio. Attualmente i requisiti per l’accesso al mercato da parte di questi operatori nonché gli strumenti di controllo a disposizione delle Autorità non sono in grado di assicurare adeguati livelli di qualità del servizio fornito e non consentono l’efficace presidio dei rischi di illegalità o di contiguità con attività criminose. La necessità di adottare adeguate garanzie a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico nel settore finanziario rendono opportuna l’adozione di misure normative. Già nella precedente legislatura la Banca d'Italia ha prestato la propria collaborazione nella predisposizione di un possibile intervento di riforma della disciplina in materia.Nel corso di tale collaborazione un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’economia e delle finanze nel 2007 aveva predisposto un apposito articolato confluito in un d.d.l. del Governo, poi non approvato dal Parlamento; successivamente era stato ipotizzato un intervento mediante decreto legge. Le linee di riforma di un possibile intervento normativo dovrebbero essere essenzialmente volte a: introdurre più elevati livelli di capitalizzazione, che scoraggino l’avvio di iniziative cui non corrisponda un effettivo e legittimo progetto imprenditoriale; prevedere specifici requisiti di onorabilità e professionalità, che concorrano a selezionare i professionisti più affidabili; disciplinare ulteriori e più efficaci forme di controllo facendo leva anche sull’autoregolamentazione. In tal senso, per gli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB l’intervento legislativo potrebbe prevedere: in via generale l’innalzamento del capitale sociale minimo (da cinque a dieci volte quello stabilito per le società per azioni), accompagnato dalla possibilità per il Ministro dell’economia di fissare un importo superiore in relazione alla specifica rischiosità dell’attività svolta dagli intermediari; l’attribuzione alla Banca d'Italia di un potere regolamentare in materia di canali distributivi. Con riferimento ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria, la nuova normativa dovrebbe prevedere forme di controllo più incisive rispetto a quelle attuali, sotto il profilo sia dell’accesso alla professione sia dello svolgimento dell’attività.I controlli sull’accesso all’attività, sulla falsariga di quanto già stabilito per i promotori finanziari, potrebbero essere affidati a organismi costituiti dalle associazioni di categoria di mediatori e agenti, nonché delle banche, degli intermediari finanziari e delle associazioni dei consumatori. Tali organismi, incaricati della gestione dei relativi elenchi e dell’accertamento dei requisiti, opererebbero sotto la supervisione della Banca d’Italia. Al Ministero dell’economia, sentita la Banca d'Italia, potrebbe essere attribuito un potere regolamentare di attuazione delle disposizioni legislative per individuare la disciplina di dettaglio in merito alle modalità di tenuta dell’elenco, alla cancellazione, radiazione, sospensione dall’albo medesimo, alle incompatibilità, alla formazione e all’aggiornamento professionale. E’ auspicabile che l’iscrizione negli elenchi sia subordinata al possesso di stringenti requisiti di onorabilità e di professionalità; questi ultimi rilevati in base all’esperienza effettivamente maturata nel settore ovvero ad un’apposita prova valutativa, gestita dall’organismo costituito dalle associazioni di categoria. Per assicurare la tutela dei clienti anche sotto il profilo risarcitorio andrebbe prevista obbligatoriamente la stipula da parte di mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria di una polizza assicurativa per responsabilità professionale. Per lo svolgimento dell’attività di mediazione creditizia dovrebbe essere prescritta l’adozione della forma giuridica di società di capitali, idonea ad assicurare maggiori garanzie sia di solvibilità che di adeguatezza organizzativa. Nel caso in cui la società di mediazione superi soglie dimensionali da determinarsi con regolamento del Ministero dell’economia, andrebbe imposta l’iscrizione in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’art. 106 TUB; ad essa conseguirebbe il rispetto dei medesimi requisiti previsti per gli intermediari iscritti in tale elenco. A tutela dei diritti quesiti di coloro che sono già iscritti negli elenchi di mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria, andrebbe introdotto uno specifico regime transitorio che possa permettere la trasmigrazione nei nuovi elenchi di coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività, riconoscendo un congruo periodo di tempo per procedere ai necessari adeguamenti.Il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi |
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