Negli ultimi anni si sono moltiplicati i casi di fallimento di grandi, medie, piccole e piccolissime attività imprenditoriali, a causa della crisi economica. Ciò ha comportato enormi difficoltà di accesso al credito quindi per gli ex titolari, che ovviamente, a seguito del fallimento non sono ritenuti “meritevoli di fiducia” per il settore bancario e finanziario. Per loro l'unica chance, se lavorano come dipendenti, è accedere al credito tramite cessione di quinto, o tramite la delegazione di pagamento. Una soluzione che può essere molto importante perchè la Corte di cassazione con la sentenza numero 18600 dell'11 maggio 2011, ha accolto il ricorso di un imprenditore fallito e condannato per bancarotta al quale il Tribunale di Sorveglianza aveva rifiutato la riabilitazione.
Il presidente della Federazione nazionale delle società finanziarie, avv. Santo Alfonso Martorano, riassume le linee salienti della pronuncia. “E' stato sancito il principio secondo cui“Può essere riabilitato il fallito che non ha risarcito i creditori se versa in precarie ed oggettive condizioni economiche e se ha già provveduto a pagare i sui debiti personali”. I giudici di merito avevano motivato il diniego di riabilitazione sostenendo che l'uomo non aveva ancora risarcito i creditori dell'azienda fallita. Lui si era difeso sostenendo che non aveva provveduto a causa delle precarie condizioni economiche e di salute in cui versava. Un motivo, questo, sufficiente alla Cassazione per riaprire all'imprenditore la strada per la riabilitazione. Si legge nella pronuncia, a proposito della riabilitazione:«L'art. 179 del codice penale richiede due condizioni l'una relativa ad un profilo temporale e l'altra ad un aspetto comportamentale: il decorso di tre anni (otto per i recidivi, nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99 codice penale) dal giorno dell'esecuzione della pena principale ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta».” L’istituto della riabilitazione “ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando una buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi della volontà di riscatto dal passato”.La ragione del principio è nell’esigenza di evitare “un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale del riabilitando” che “abbia, per altro verso, dato prova attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole di riabilitazione”. Vale a dire,se un imprenditore a cui “è andata male” si è rimesso in gioco come lavoratore dipendente, pur essendo escluso dal circuito tradizionale del credito bancario può magari avvalersi di strumenti come la cessione di quinto dello stipendio o il prestito tramite delegazione di pagamento per saldare i suoi debiti personali. Onorare quei debiti gli consentirà di conseguire più facilmente la riabilitazione, anche se non ha potuto ancora saldare i crediti vantati nei confronti dell'impresa. |
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