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La riforma del credito al consumo PDF Stampa E-mail
 

La Federazione nazionale delle società finanziarie, presieduta dall’avvocato Santo Alfonso Martorano, punta sulla trasparenza. Si è tenuta pochi giorni fa una riunione presso la sede dell’ente a cui hanno partecipato anche diverse sigle di associazioni di categoria, tra cui Fenalca,  Cepi-Uci, Ufic, Confapi e Confimprese Italia.  Durante la riunione è stata focalizzata l’attenzione sulla rigorosa applicazione del codice etico approvato da tempo da Ufic e Fenafi, alla luce delle novità normative in materia di trasparenza nei confronti dei consumatori entrate in vigore l’1 giugno ed illustrate dal presidente della Fenafi.

“Abbiamo anticipato con i nostri principi deontologici quello che oggi è un obbligo normativo” ha affermato l’avvocato Martorano “ Da oggi è obbligatorio per tutti i soggetti operanti nel settore del credito offrire al cliente la possibilità di confrontare i costi complessivi, offrire pubblicità leggibili ed informazioni dettagliate prima della firma del contratto. Dall’1 giugno è entrata definitivamente in vigore la riforma del credito al consumo, avviata dalla direttiva europea 2008/48/Ce e recepita dal decreto legislativo 141/2010, la cui applicazione è iniziata per gradi lo scorso settembre: sono passati infatti i 90 giorni per l’adeguamento da parte dei finanziatori e degli intermediari previsti dal provvedimento di Banca d’Italia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello scorso 16 febbraio”.

La più importante novità è costituita dal un modello standard denominato “ Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, un documento che il finanziatore deve compilare per fornire al potenziale cliente le informazioni previste dalla legge prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile. Devono apparire in modo chiaro Taeg, durata, importo  del credito, rata e debito totale.

Dall’1 giugno vanno menzionati il diritto al recesso e all’estinzione anticipata.” Tutte indicazioni che di fatto, continua l’avvocato Martorano “ erano state previste nel Codice etico Fenafi- Ufic all’articolo 2, che recita“Gli istituti di credito ed i suoi agenti devono assicurarsi che tutti i termini dell’offerta siano comunicati ai cliente per iscritto, in modo chiaro e non ambiguo” e all’articolo 3, secondo cui “Il prezzo ed ogni altro costo connesso all’ottenimento del credito, nonché ogni altra condizione del contratto, ancorché schematicamente risultanti dalla modulistica predisposta per le singole operazioni, debbono essere chiaramente esposti al cliente” e all’articolo 4, per il quale ogni modulo contrattuale delle società finanziarie e degli istituti aderenti “contiene una clausola di recesso, particolarmente favorevole al cliente.” La responsabilità sociale nel settore del credito, riconosciuta dalle aziende che hanno aderito a Ufic e Fenafi viene oggi premiata perché il loro “stile” diventa legge.


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