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Provvedimento UIC del 4 agosto 2000 PDF Stampa E-mail
ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI PREVISTO DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N.108. PARTE I

1. Generalità

L'articolo 16 della Legge 7 marzo 1996, n.108 prevede che l'attività di mediazione nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari (di seguito: mediazione creditizia) è riservata ai soggetti iscritti in apposito Albo. Tale Albo è tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge n.108/1996, nel Regolamento adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000 (di seguito: Regolamento), viene specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo nonché le forme di pubblicità dell'Albo stesso.

Il presente Provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento. In esso vengono regolati taluni aspetti applicativi, connessi particolarmente alle procedure da seguire per l'iscrizione nell'Albo, all'effettuazione di comunicazioni all'UIC e all'individuazione di ulteriori regole applicabili.

2. Ambito di applicazione

E' tenuto ad iscriversi nell'Albo chiunque professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. articolo 2 del Regolamento).

Gli intermediari finanziari richiamati sono quelli iscritti nell'Elenco generale o nell'Elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994, costituisce "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

1. locazione finanziaria;
2. acquisto di crediti;
3. credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del Testo Unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
4. credito ipotecario;
5. prestito su pegno;
6. rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Va richiamata la norma penale contenuta nell'articolo 16, comma 9, della Legge n.108/1996 con la quale, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si punisce chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della Legge n.108/1996, la pubblicità a mezzo stampa dell'attività di mediazione creditizia è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'Albo.

3. Attività di mediazione creditizia

Conformemente all'articolo 1754 del Codice Civile e all'articolo 2, comma 2, del Regolamento, i mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari da parte di:

1. soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;
2. fornitori di beni o servizi.

PARTE II

1. Iscrizione nell'Albo

Possono iscriversi nell'Albo le persone fisiche, le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero in presenza delle condizioni previste nell'articolo 4, commi 1 e 2, del Regolamento.

La domanda di iscrizione, corredata della documentazione richiesta, è presentata all'UIC.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, i soggetti iscritti nei ruoli di cui alla Legge 21 marzo 1958, n.253, così come modificata dalla Legge 3 febbraio 1989, n.39, che intendono svolgere l'attività di mediazione creditizia nelle forme indicate nell'articolo 2 del Regolamento, devono presentare la domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione prodotta, all'iscrizione nell'Albo ovvero nega l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

Il termine indicato è sospeso qualora l'UIC chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.

Decorso il termine indicato, l'istanza deve ritenersi accolta.

L'Albo è distinto in due sezioni: la prima è relativa alle persone fisiche, la seconda alle società e alle stabili organizzazioni.

2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione.

2.1. Persone fisiche

a) Le persone fisiche che intendono iscriversi nell'Albo indicano nell'istanza i propri dati identificativi: il cognome e il nome; il comune ovvero lo Stato estero di nascita; la data di nascita; il sesso (M per maschio, F per femmina); il codice fiscale; la cittadinanza. Vanno riportate le informazioni relative al domicilio in Italia. La domiciliazione in Italia dell'interessato costituisce requisito necessario per l'iscrizione nell'Albo. Si intende per domicilio il luogo in cui viene esercitata l'attività di mediazione creditizia.

Nell'istanza vanno altresì riportate le indicazioni sulla residenza unicamente nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio in Italia.

I riferimenti relativi al domicilio fiscale, individuato ai sensi dell'articolo 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, vanno indicati unicamente se il domicilio fiscale non coincide con il domicilio in Italia.

Si fa presente che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

b) Nella domanda di iscrizione devono essere attestati:

1. la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 109 del Testo Unico bancario;
2. l'esistenza di trattamento di reciprocità nello Stato non appartenente all'Unione Europea del quale si abbia la cittadinanza;
3. il possesso di diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui alla Legge 21 marzo 1958, n.253, così come modificata dalla Legge 3 febbraio 1989, n.39.

Deve essere altresì indicata l'eventuale esistenza di decreti di rinvio a giudizio o di sentenze di condanna non definitive pronunciate nei confronti dell'interessato per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, nonché l'applicazione nei confronti dell'interessato, con provvedimento non definitivo, di misure di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni.

I cittadini di uno Stato estero devono inoltre attestare, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilità.

L'istanza di iscrizione è effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC – A che forma parte integrante del presente Provvedimento. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità.

2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche

a) Possono iscriversi nell'Albo dei mediatori creditizi le società il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia.

Deve essere indicata la denominazione o la ragione sociale, la natura giuridica, secondo la codifica riportata nella tabella allegata al presente Provvedimento, e il codice fiscale.

Le società aventi sede legale all'estero possono iscriversi nell'Albo attraverso l'insediamento di una stabile organizzazione in Italia che preveda nel proprio oggetto lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia.

In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero alla stabile organizzazione in Italia di soggetto avente all'estero la propria sede legale, vengono riportate le informazioni relative a: indirizzo, CAP, comune, provincia, numero di telefono, numero di fax e, rispettivamente, capitale sociale versato o fondo di dotazione assegnato. I soggetti esteri devono indicare lo Stato estero in cui è ubicata la sede legale.

In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il cognome, il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale.

b) In relazione alle persone fisiche per il tramite delle quali si intende svolgere l'attività di mediazione creditizia di cui all'art.2, comma 1, del Regolamento devono essere indicati: cognome e nome, codice fiscale.

Qualora il soggetto istante intenda avvalersi di persone fisiche già iscritte nell'Albo, deve essere indicato il relativo numero di iscrizione.

c) Sede amministrativa e sedi secondarie

Qualora l'attività amministrativa ovvero il contatto con i clienti si svolgano in luogo diverso dalla sede legale o dal luogo in cui ha sede la stabile organizzazione, devono essere comunicati i dati relativi alla sede amministrativa e alle eventuali sedi secondarie.

Formano oggetto di comunicazione l'indirizzo, il CAP, il comune e la provincia della sede amministrativa e di ciascuna delle sedi secondarie.

L'istanza di iscrizione è effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC – B che forma parte integrante del presente Provvedimento.

Devono essere allegate le dichiarazioni sottoscritte dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo con le quali essi attestano di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 109 del Testo Unico bancario. Nelle proprie dichiarazioni i soci indicano la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico bancario, esercitano il controllo.

Per i cittadini di uno Stato estero deve essere inoltre attestata, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilità.

Devono essere inoltre allegate le copie fotostatiche di documenti di identità del legale rappresentante, dei soci che esercitano il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

3. Variazioni

a) Persone fisiche

Le persone fisiche iscritte nell'Albo devono comunicare all'UIC senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC – VAR – A che forma parte integrante del presente Provvedimento, le circostanze che potrebbero comportare il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni altra variazione delle informazioni indicate nel Punto 2.1, lettere a), e b).

b) Società

Le società e le stabili organizzazioni devono comunicare all'UIC senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC – VAR – B che forma parte integrante del presente Provvedimento, ogni variazione delle informazioni indicate nel Punto 2.2, lettere a), b) e c).

Qualora nuovi soggetti acquisiscano il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico bancario devono essere comunicate le informazioni attinenti alla circostanza per la quale sussiste il controllo e alla percentuale del capitale posseduta, avvalendosi dell'apposito allegato al modello UIC/MC – B.

Qualora nuovi soggetti acquisiscano cariche che comportano lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo devono essere comunicate le informazioni attinenti al tipo di carica e alla sussistenza dei requisiti di onorabilità avvalendosi dell'apposito allegato al modello UIC/MC – B.

Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte III del presente Provvedimento.

PARTE III

1. Requisiti di onorabilità

L'articolo 16, comma 3, della Legge n.108/1996 prevede che i soggetti che intendono iscriversi nell'Albo dei mediatori creditizi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico bancario, dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n.516.

Tali requisiti devono essere posseduti:

a) dai mediatori creditizi che operano in proprio ovvero per conto di società iscritte nell'Albo;

b) dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società e nelle stabili organizzazioni iscritte nell'Albo;

c) dai partecipanti al capitale delle società iscritte nell'Albo in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico bancario. Rilevano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera c) sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione.

1.1. Procedura per la verifica dei requisiti

La responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, all'organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione.

La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto del controllo da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Entro il 30 marzo di ogni anno il legale rappresentante trasmette all'UIC copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.

Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell'effettuazione della verifica dei requisiti di onorabilità si indicano, a titolo esemplificativo:

* il certificato generale del casellario giudiziale;
* il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e presso la Pretura circondariale;
* le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall'articolo 50 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;
* altre attestazioni rilasciate da Autorità di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di reato;
* dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venir meno il requisito dell'onorabilità.

1.2. Mancanza dei requisiti

a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo alla persona fisica iscritta è causa di cancellazione dall'Albo.

b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società iscritte nell'Albo comporta la decadenza immediata dalla carica.

La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 109 del Testo Unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. Le dichiarazioni di decadenza sono immediatamente comunicate all'UIC.

c) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale di società iscritte nell'Albo in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico bancario comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 108 dello stesso Testo Unico e nelle relative disposizioni di attuazione.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sono immediatamente comunicate all'UIC.

2. Contenuto dell'Albo

L'Albo dei mediatori creditizi contiene le seguenti indicazioni:

* cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale del mediatore;
* indirizzo del domicilio ovvero della sede legale, della sede amministrativa e delle sedi secondarie;
* data di iscrizione nell'Albo;
* per le società, le persone fisiche iscritte nell'Albo delle quali ci si avvale per lo svolgimento dell'attività di mediazione.

L'Albo potrà essere consultato presso il sito Internet dell'UIC (www.UIC.it).

3. Cancellazione e sospensione

L'UIC dispone la cancellazione dall'Albo nei casi di cessazione dall'attività di mediazione.

L'istanza di cancellazione è effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC – CAN che forma parte integrante del presente Provvedimento.

L'UIC procede altresì alle comunicazioni e alle contestazioni previste dall'articolo 6 del Regolamento nell'ambito dei procedimenti di cancellazione e sospensione ivi disciplinati.

Tutte le comunicazioni all'UIC previste dal presente Provvedimento sono effettuate ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'articolo 26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

L'UIC potrà predisporre strumenti software di "data-entry" per facilitare l'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente Provvedimento.

Il presente Provvedimento avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del Regolamento.

Roma, 4 agosto 2000

IL PRESIDENTE: Antonio Fazio
TABELLA DEI CODICI DI NATURA GIURIDICA
SPA Società Per Azioni
SRL Società a Responsabilità Limitata
SAS Società in Accomandita Semplice
SAA Società in Accomandita per Azioni
SCRL Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC Società in Nome Collettivo
PLC Private Limited Company
GMBH Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL Societé À Responsabilité Limitée
SL Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA Sociedade por quotas
BV Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC LimiTeD Company
AG AktienGesellschaft
SA Société Anonyme
SAN Sociedad ANonima
SANO Sociedade ANOnima
NV Naamloze Vennootschap
PL Limited Partnership
KG KommanditGesellschaft
SCS Société en Commandite Simple
SENC Sociedad EN Comandita simple
CTA Sociedade em ComandiTA simples
CV Commanditaire Vennootschap
LPC Limited Partnership with a share Capital
KGAA KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA Société en Commandite par Actions
SCAP Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA Socidade em Comandita por Accaes
CVA Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS Association
GBR Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC Société Civile
SCI Sociedad Civil
SCIV Sociedade CIVil
MS MaatSchap
UP Unlimited Partnership
OHG Offene HandelsGesellschaft
SNCO Société en Nom Collectif
SRC Sociedad Regular Colectiva
SNCL Sociedade em Nome CoLectivo
VOF Vennootschap Onder Firma
XXXX Altra specie giuridica italiana
**** Altra specie giuridica estera
 
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