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Normativa
Mediatori dei Crediti
Circolare UIC del 27 novembre 2000 | Circolare UIC del 27 novembre 2000 |
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MODALITA’ DI UTILIZZO DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER L’ISCRIZIONE E LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI PREVISTO DALL’ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N.1081. Generalità L’Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito: Ufficio), come già previsto dal Provvedimento del 4 agosto 2000, ha realizzato un prodotto software di "data entry" per la compilazione delle domande di iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi e le successive comunicazioni. Il prodotto facilita, da un lato, gli adempimenti dei soggetti tenuti all’iscrizione all’Albo e, dall’altro, consente all’Ufficio un più agevole trattamento dei dati comunicati, che sono sottoposti ad alcuni controlli formali e di "coerenza" già alla fonte. 2. Distribuzione del prodotto software Il data entry è distribuito gratuitamente dall’Ufficio e può essere prelevato direttamente dal sito Internet dell'Ufficio (www.uic.it) ovvero richiesto all’indirizzo seguente: UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - 00184 ROMA N. FAX 06/46634761 I requisiti minimali per l’installazione del software e le relative istruzioni per l’utilizzo sono indicati sul sito e distribuiti unitamente al prodotto. 3. Domande di iscrizione e comunicazioni di variazione e cancellazione Le domande di iscrizione e le successive variazioni e cancellazioni prodotte dal data entry devono essere trasmesse su supporto magnetico (floppy disk). Il software di data entry consente anche la produzione delle lettere di accompagnamento e delle dichiarazioni riportate nell’Allegato A, che dovranno essere debitamente sottoscritte dai soggetti interessati. Nei successivi punti 3.1 e 3.2 , a seconda dei soggetti interessati, è elencata la documentazione da inviare all’Ufficio relativamente alla domanda di iscrizione all’Albo ed alle successive comunicazioni di variazione e cancellazione. L’Ufficio acquisirà le domande di iscrizione e le comunicazioni di variazione inoltrate su supporto magnetico, anche non generate dal suddetto data entry, purché conformi al tracciato record e alle specifiche tecniche di cui all’Allegato B. 3.1. Persone fisiche Iscrizione * Floppy disk contenente la domanda di iscrizione; * Lettera di accompagnamento; * Fotocopia del documento di identità. Variazione * Floppy disk contenente la comunicazione di variazione; * Lettera di accompagnamento. Cancellazione * Floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione; * Lettera di accompagnamento. 3.2. Soggetti diversi da persona fisica Iscrizione * Floppy disk contenente la domanda di iscrizione; * Lettera di accompagnamento; * Dichiarazioni sottoscritte dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico Bancario ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del suddetto T.U.. Nelle stesse dichiarazioni i soci devono indicare la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico Bancario, esercitano il controllo; * Fotocopia del documento di identità dei soci che esercitano il controllo; * Dichiarazioni sottoscritte dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per l’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del Testo Unico Bancario; * Fotocopia del documento di identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; Variazione * Floppy disk contenente la comunicazione di variazione; * Lettera di accompagnamento; * Dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soci che esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico Bancario ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del suddetto T. U.. Nelle stesse dichiarazioni i soci devono indicare la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico Bancario, esercitano il controllo; * Fotocopia del documento di identità dei nuovi soci che esercitano il controllo; * Dichiarazioni sottoscritte dai nuovi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per l’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del Testo Unico Bancario; * Fotocopia del documento di identità dei nuovi soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Cancellazione * Floppy disk contenente la comunicazione di cancellazione; * Lettera di accompagnamento. 4. Modalità di invio e ricezione Il supporto magnetico, la lettera di accompagnamento e la relativa documentazione devono pervenire, nel rispetto delle cautele d’uso, a: UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - 00184 ROMA CODICE MD01 L’Ufficio, verificata l’integrità del supporto magnetico, provvede ad acquisire la comunicazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo. Nel caso in cui si verifichi un errore di lettura del supporto magnetico (il floppy disk risulta non leggibile) oppure vengano rilevati errori nella fase di acquisizione (per es. il tracciato record non è corretto), l'Ufficio comunicherà al segnalante i rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante, dopo aver tempestivamente corretto gli errori, dovrà, senza indugio, ritrasmettere il floppy con la sola lettera di accompagnamento. Il supporto (floppy disk da 3,5 pollici) utilizzato per la produzione delle comunicazioni, deve verificare i seguenti requisiti: 1. il dischetto deve essere formattato MS/DOS a 1,44 Mb; 2. il dischetto deve contenere un solo file relativo alla comunicazione. Il nome del file è ARMED. TXT; 3. l’etichetta del floppy disk deve riportare i seguenti elementi identificativi: - Intestazione ("Mediatori Creditizi"); - Codice fiscale della persona fisica o del soggetto che ha fatto istanza di iscrizione all’Albo; - Data di produzione della comunicazione. Tutte le comunicazioni all’Ufficio previste dalla presente circolare sono effettuate ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell’articolo 26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15. IL DIRETTORE GENERALE Carlo Santini |
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