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Normativa
Mediatori dei Crediti
Circolare UIC del 19 novembre 2002 | Circolare UIC del 19 novembre 2002 |
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Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della L. 7/3/1996, n. 108.Pervengono in misura crescente a questo Ufficio lamentele, esposti e denunce riguardanti, oltre all'esosità delle provvigioni richieste, anche le forme di pubblicità imprecise, incomplete, scorrette o addirittura ingannevoli adottate nell'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.Ciò stante, si richiama l'attenzione di tutti gli iscritti all'Albo dei mediatori creditizi su alcune regole basilari che devono essere osservate per una corretta pubblicizzazione dell'attività. Come previsto dall'art. 16, comma 6, della Legge 108/1996 e come già indicato nei chiarimenti riportati nel sito Internet dell'Ufficio, www.uic.it, alla voce Antiriciclaggio, nei messaggi pubblicitari in qualsiasi forma adottati devono essere evidenziati: * nome e cognome o denominazione sociale del mediatore creditizio; * numero d'iscrizione all'Albo; * qualificazione dell'attività svolta di mediazione creditizia. Le stesse informazioni devono essere riportate quando si intende pubblicizzare una denominazione di fantasia di ditta individuale. Inoltre, ai sensi della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, qualora il mediatore creditizio intenda pubblicizzare le caratteristiche dei finanziamenti trattati, dovrà esplicitarne anche il relativo TAEG . Ove, invece, non appaiano manifestamente tali condizioni, il mediatore creditizio si renderà garante dell'osservanza della normativa in materia di tassi usurari. In ogni caso dovrà essere esplicitato l'ammontare delle competenze spettanti . Per contro, non possono essere utilizzate nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico le parole " banca ", " banco ", " credito ", " risparmio " o altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria. Ciò vale anche per la dicitura " finanziaria " che contraddistingue solo i soggetti iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, abilitati a svolgere le attività riservate ivi previste. Distinti saluti. Il Direttore Generale |
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