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E' compatibile l'attivitą di mediatore con quella di un consorzio di garanzia collettiva fidi? |
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L'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003) dispone che i confidi possono svolgere, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, esclusivamente i servizi strumentali o connessi all'attività di garanzia collettiva fidi, nel rispetto delle riserve di attività previste per legge (fatto salvo quanto espressamente indicato per i confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 T.U.B.).
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