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Cancellazione dall'albo? PDF Stampa E-mail
Chi non svolge più l'attività di mediatore deve necessariamente cancellarsi dall'albo? Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 287/2000 e del Provvedimento UIC del 29.4.2005, la cancellazione dall'Albo è disposta dalla Banca d'Italia, su istanza dell'interessato, nei casi di cessazione dall'attività di mediazione. L'interessato deve presentare la richiesta di cancellazione compilando il modulo MC - CAN da inoltrare, a mezzo posta, alla  Banca d'Italia.
 
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