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Per mediatore creditizio si intende colui che professionalmente ed abitualmente mette in relazione, anche attraverso attivita’ di consulenza, banche con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il ruolo del mediatore creditizio e' espressamente regolato dalla legge 7 marzo 1996, n.108 che prevede ai sensi dell'articolo 16 l'emanazione di un regolamento in materia, il D.P.R. 28 luglio 2000 n.287 - Regolamento di attuazione dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disciplina dell'attivita’ di mediazione creditizia, dove viene espressamente specificato anche il concetto di mediazione creditizia. |
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Per garantire la professionalita’ della figura del mediatore creditizio la legge prevede l'istituzione di un apposito albo dove devono essere inseriti tutti coloro che svolgono tale professione. La competenza della gestione dell'albo e’ stata affidata all'Ufficio Italiano Cambi. L'albo dei mediatori creditizi puo' essere consultato all'indirizzo http://www.uic.it, nella sezione antiriciclaggio dove si trova la parte dedicata agli Albi ed Elenchi, oppure cliccando l'apposito box sul nostro sito. |
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La disciplina legislativa valida per i mediatori creditizi costituisce una normativa di complemento rispetto alle piu’ ampie e articolate normative previste per gli operatori istituzionali del credito (banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, imprese di assicurazione), visto che i requisiti di onorabilita’ per l'iscrizione all'albo sono i medesimi previsti dall'art. 109 del d. leg. 385/93 per gli amministratori di banche. Di particolare rilevanza, sotto questo profilo, e’ la norma che prescrive l'applicabilita’ all'attivita’ di mediazione creditizia delle disposizioni contenute nel titolo VI del d. leg. 385/93 e della legge 197/91 a cui e’ stata data attuazione con il d.leg.vo 153/97 (rispettivamente trasparenza delle condizioni contrattuali e norme in materia di antiriciclaggio consistenti nella identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette). L'estensione di tali norme ai mediatori creditizi garantisce sostanzialmente, nei confronti del pubblico, le medesime tutele ed i medesimi oneri previsti per gli altri intermediari finanziari e consente di sottoporre tali soggetti al monitoraggio degli organi di vigilanza. |
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La legge 108/96 prevede che ai "mediatori creditizi" siano affidate le seguenti funzioni : scelta degli Istituti di Credito in base agli oneri applicati ai contratti di mutuo che non devono risultare troppo gravosi per i mutuatari acquirenti di immobili; trattazione dei tassi di mercato, mettendo in concorrenza i vari Istituti di Credito con una logica che, pur non penalizzando l'Istituto di Credito stesso, favorisca i clienti con tassi di interesse maggiormente convenienti; la sottoscrizione di convenzioni con i maggiori Istituti di Credito al fine di ottenere tassi inferiori a quelli di mercato; l'aggiornamento periodico dei tassi di interesse praticati dai piu’ noti Istituti di Credito tramite la pubblicazione di un "Borsino Immobiliare" Servizio di istruzione delle pratiche di mutuo o di leasing; la presentazione delle pratiche di mutuo ai vari Istituti salvaguardando il mutuatario, ma anche il mutuante. |
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