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FAQs
E' compatibile l'attivitą di mediatore con quella di un consorzio di garanzia collettiva fidi? PDF Stampa E-mail
L'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003) dispone che i confidi possono svolgere, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, esclusivamente i servizi strumentali o connessi all'attività di garanzia collettiva fidi, nel rispetto delle riserve di attività previste per legge (fatto salvo quanto espressamente indicato per i confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 T.U.B.).

 
Le agenzie immobiliari devono iscriversi all'albo dei mediatori creditizi? PDF Stampa E-mail
Un’agenzia immobiliare può svolgere l’attività di mediazione creditizia senza essere iscritta nell'albo dei mediatori creditizi qualora svolga l'attività di mediazione in via strumentale all’attività principale e previa stipula di apposite convenzioni con banche e intermediari finanziari
 
Possono essere iscritte all'albo le associazioni di categoria? PDF Stampa E-mail
Anche le associazioni di categoria, così come le società semplici, non possono svolgere in modo professionale la mediazione creditizia; il legislatore non prevede, infatti, per le stesse l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi..
 
Possono essere iscritte all'albo le societą semplici? PDF Stampa E-mail
Le società semplici non possono essere iscritte all'albo; il loro oggetto sociale non può, infatti, prevedere l'esercizio di attività commerciali (art. 2249 c.c.), qual è la mediazione creditizia.
 
I soggetti iscritti nell'Elenco generale ex art. 113 T.U. B. sono tenuti all'iscrizione all'albo? PDF Stampa E-mail
La predetta iscrizione nell'Elenco ex art. 113 T.U.B. non esonera i soggetti interessati a svolgere attività di mediazione creditizia dall'obbligo di iscrizione nel relativo albo sempre tenuto dall'UIC, laddove tali soggetti intendano esercitare questa attività in via professionale e nei confronti del pubblico. L'obbligo di iscrizione non sussiste, invece, nel caso in cui il soggetto iscritto nell'apposita sezione dell'elenco ex art. 113 T.U. B. svolga attività nell'ambito del gruppo di appartenenza - e, quindi, non nei confronti del pubblico- sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287.
 
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